Conferimenti in Startup innovative: benefici fiscali

  • Conferimenti in Startup innovative: benefici fiscali

    Conferimenti in Startup innovative: benefici fiscali

    Il D.L. 179/2012 ha introdotto un quadro organico di disposizioni riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative, ampliando così la platea delle imprese neocostituite che possono farne parte.

     

    La C.M. 11 giugno 2014, n. 16 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito recentemente alcuni aspetti sulle modalità di incentivare  gli investimenti nelle medesime imprese, sia da parte di soggetti Irpef che da soggetti Ires.

     

    La start up innovativa è una società di capitali di diritto italiano ovvero una societas europaea le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

     

    Le start up innovative non devono essere costituite per via di un’operazione di fusione o di scissione, né a seguito di una cessione d’azienda o di ramo d’azienda. L’operazione di trasformazione non ostacola l’accesso al regime. Possono assumere la qualifica di start up innovativa anche le società controllate interamente da soci diversi dalle persone fisiche, essendo stata soppressa la disposizione che imponeva che la maggioranza delle azioni o delle quote rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea dei soci fosse detenuta da persone fisiche.

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